(massima n. 1)
In tema di ristrutturazione edilizia, deve ritenersi che, per effetto della modifica introdotta dall'art. 30, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, vi siano ormai tre distinte ipotesi di intervento rientranti nella definizione di "ristrutturazione edilizia", che possono portare "ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente": a) la prima, non comportante demolizione del preesistente fabbricato e comprendente (dunque, in via non esaustiva) "il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti"; b) la seconda, caratterizzata da demolizione e ricostruzione, per la quale è richiesta "la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica" (ed in questo caso, rispetto al testo previgente, non è più richiesta l'identità di sagoma); c) la terza, rappresentata dagli interventi "volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza".