(massima n. 1)
È nulla la sentenza che abbia deciso la domanda nel merito, senza che sia stata concessa alla parte la possibilità di formulare le proprie richieste istruttorie, in conseguenza dell'omesso riconoscimento del termine per la produzione di documenti e l'indicazione di nuovi mezzi di prova, di cui all'art. 184 c.p.c., nella formulazione introdotta con la l. n. 534 del 1995, trattandosi di un termine non rimesso alla discrezionalità del giudice, ma conseguente automaticamente alla rituale richiesta della parte.