(massima n. 1)
La sottoscrizione della sentenza collegiale da parte di un presidente, il cui nominativo sia diverso da quello indicato in epigrafe, qualora il nome del giudice estensore firmatario sia correttamente indicato, costituisce un vizio di costituzione del giudice (salve le ipotesi di errore materiale), regolato dall'art. 158 c.p.c., da dedurre tempestivamente in sede di gravame ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella della cd. decisione inesistente, nella quale la sottoscrizione manca del tutto, il cui radicale vizio può essere dedotto in ogni sede e tempo, perché la sottoscrizione è insufficiente ma non assente e una diversa interpretazione, che riconduca la fattispecie a quella disciplinata dall'art. 161, comma 2, c.p.c., sarebbe ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso.