(massima n. 1)
È valida la procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, anche se priva di data certa, quando sia depositata all'atto della sua costituzione in giudizio, così da poterne ritenere, implicitamente, l'anteriorità rispetto a tale momento, come prescritto dall'art. 125, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata con la quale il giudice di appello, oltre a considerare ammissibile l'opposizione ad un decreto ingiuntivo nonostante la procura alle liti, posta in calce al decreto ingiuntivo notificato e priva di data, fosse stata depositata alla prima udienza e non contestualmente alla iscrizione a ruolo della causa, aveva pure addossato all'opposto l'onere di dimostrare il momento di rilascio della detta procura).