(massima n. 1)
Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ritenuto inopponibili alla curatela fallimentare le prove orali raccolte in un giudizio soggetto al rito del lavoro cui aveva preso parte la società poi fallita).