(massima n. 1)
In virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva riqualificato la domanda di risarcimento del danno proposta dall'acquirente di un immobile ai sensi dell'art. 1490 c.c. in termini di azione risarcitoria fondata sulla responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., nonostante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la parte alienante non fosse stata indicata anche come costruttrice, i difetti costruttivi non fossero stati imputati a colpa della stessa, né prospettati come gravi, e la deduzione relativa al loro manifestarsi entro il decennio dal compimento dell'opera fosse stata svolta per la prima volta con l'atto di appello).