(massima n. 1)
In base alla disciplina transitoria di cui al successivo art. 55 del T.U. in materia di espropriazione, alle utilizzazioni abusive di suoli edificabili alla data del 30 settembre 1996 - come quella in esame - (oltre che ai giudizi pendenti al 1° gennaio 1997) continua ad applicarsi il comma 7-bis dell'art. 5-bis della L. n. 359 del 1992, introdotto dall'art. 3 comma 65, L. n. 662 del 1996, il quale dispone che in caso di occupazione illegittima di suoli per causa di pubblica utilitą, intervenuta - come, appunto, nella specie - anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano i criteri di determinazione dell'indennitą di cui al primo comma dello stesso art. 5-bis, con esclusione della riduzione del 40%, e con aumento del 10%. La norma si applica anche ai giudizi in corso purché la sentenza di primo grado sia impugnata con riferimento alla determinazione del danno.