(massima n. 1)
L'espropriazione per pubblica utilitā (c.d. espropriazione appropriativa) č illegittima al pari dell'occupazione usurpativa, in cui manca la dichiarazione di pubblica utilitā, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a carattere permanente, inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.