(massima n. 1)
Nella determinazione dell'indennitą di espropriazione, il potere del giudice di non operare l'abbattimento del quaranta per cento quando la mancata accettazione dell'indennitą sia dipesa da un'offerta amministrativa rilevatasi palesemente irrisoria, simbolica o strumentalmente mirata a ottenere l'abbattimento o comunque incongrua, rientra nella corretta quantificazione del dovuto, e quindi nell'ambito della determinazione dell'indennitą in conseguenza di atti di natura espropriativa o ablatoria, con riferimento al quale l'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998 ha attribuito la giurisdizione al giudice ordinario, senza che alla mancata decurtazione possa attribuirsi natura risarcitoria per il comportamento dell'amministrazione.