(massima n. 1)
In materia urbanistica ed edilizia, il provvedimento amministrativo contenente la dichiarazione di pubblica utilità priva dei termini per il compimento delle espropriazioni e dell'opera, di cui all'art. 13 L. n. 1865 n. 2359, rispondente alla necessità di rilievo costituzionale (art. 42, comma 3, Cost.) di limitare il potere discrezionale della P.A. non esercitabile senza limiti temporali, è radicalmente nullo ed inefficacie. Ne consegue che ogni atto di occupazione delle aree oggetto della dichiarazione costituisce comportamento materiale in nessun modo ricollegabile ad un esercizio abusivo dei poteri della P.A., sicché spetta al g.o. la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal privato (nella specie, proprietario di un terreno interessato da progetto di opera pubblica, la cui approvazione comporta tacita dichiarazione di pubblica utilità, mancante dei predetti termini).