(massima n. 1)
In tema di espropriazione per pubblica utilitą, ove si discuta unicamente della quantificazione dell'importo dovuto in applicazione dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e le relative controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cd. acquisizione sanante, sono devolute, in unico grado, alla Corte d' Appello, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennitą, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del D.Lgs. n. 150 del 2011, tanto pił che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto - quale quello della acquisizione sanante - introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva.