(massima n. 1)
La dichiarazione di illegittimitą costituzionale dell'art. 53 comma 1, D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 325, trasfuso nell'art. 53, comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, ad opera della sentenza n. 191 del 2006 della Corte Cost., riguarda soltanto la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni, conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico, non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere e, dunque, tenuti in carenza di potere od in via di mero fatto; conseguentemente appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo quelle controversie in tema di risarcimento del danno derivante da provvedimenti che, benché impugnati per illegittimitą od illiceitą, sono comunque riconducibili ai poteri ablatori riconosciuti alla P.A. dagli artt. 43 e 44 del T.U. n. 327 e dall'art. 3 L. 1° agosto 2002 n. 166. (Fattispecie relativa ad un'azione di annullamento di un decreto di acquisizione coattiva di beni immobili e contestuale azione di risarcimento dei danni, per l'imposizione di una servitł di elettrodotto su immobili contigui a quelli acquisiti).