(massima n. 1)
Illegittimitą costituzionale dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 come sostituito dall'art. 7, lett. a, L. 21 luglio 2000 n. 205 nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. "tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli" anziché "le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennitą, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla P.A. o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 7 agosto 1990 n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché".