(massima n. 1)
In materia di espropriazione per pubblica utilitą, qualora sia convenuta la cessione volontaria di un terreno non edificabile da parte del proprietario non coltivatore diretto, e tale cessione sia soggetta - "ratione temporis" - alla disciplina dell'art. 12 L. 22 ottobre 1971 n. 865, la maggiorazione dell'indennitą provvisoria spettante al proprietario nella misura "non superiore al 50%" sta ad indicare il tetto massimo della maggiorazione stessa, onde deve ritenersi rimessa alla facoltą delle parti la possibilitą di concordare una maggiorazione con percentuale inferiore