(massima n. 1)
In tema di espropriazione per pubblica utilitą, la cessione volontaria del bene, pattuita tra espropriante ed espropriato in epoca successiva alla dichiarazione di illegittimitą costituzionale dei criteri indennitari di cui alla L. n. 385 del 1980, e nella quale non risulti indicato, in concreto, il criterio ispiratore della determinazione del corrispettivo (essendosi il cedente determinato ad accettare un prezzo inferiore al valore venale del bene in attesa dell'entrata in vigore della annunciata legge sostitutiva delle norme dichiarate incostituzionali, con espressa riserva - menzionata nell'atto di cessione - di conguaglio a proprio favore, ove l'attesa normativa avesse dettato un nuovo criterio indennitario tale da comportare un incremento del valore pattuito), costituisce espressione di autonomia negoziale, a norma dell'art. 1322 c.c., e, pertanto, non consente al privato di invocare, successivamente alla cessione, quale criterio integrativo del pattuito corrispettivo, quello del valore venale del bene di cui al disposto dell'art. 39 della L. n. 2359 del 1865.