(massima n. 1)
In ipotesi di occupazione "sine titulo" di un fondo sottoposto ad espropriazione per pubblica utilitą ed oggetto di cessione volontaria all'ente espropriante, il proprietario ha diritto, nei confronti dell'occupante, al risarcimento del danno derivante dalla mancata percezione della speciale indennitą, prevista per l'ipotesi di cessione volontaria di fondi coltivati direttamente dal proprietario, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 327 del 2001.