(massima n. 1)
Relativamente alla questione di giurisdizione concernente fattispecie di occupazione appropriativa, per una causa introdotta dopo l'entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, ma prima dell'entrata in vigore del T.U. espropriazioni (1° giugno 2003), è applicabile l'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 di quella legge, e non l'art. 53, né l'art. 43 dello stesso T.U., sicché, in considerazione che la Corte Cost., con sentenza n. 204 del 2004, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 34 nella parte in cui prevede siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti", anziché "gli atti e i provvedimenti" della p.a., va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, giacché con l'occupazione appropriativa la lesione del diritto di proprietà del privato è diretta conseguenza dell'irreversibile trasformazione dell'immobile di proprietà privata, e cioè di un comportamento dell'amministrazione, costituito da un'attività di carattere materiale.