(massima n. 1)
            In  tema  di  liquidazione  del  danno  da  occupazione appropriativa, è necessario il preventivo accertamento della  natura  dell'area  occupata,  se  edificabile  o agricola,  da  condurre  in  base  alla  classificazione urbanistica - atteso  il  carattere  solo  residuale  della cosiddetta  edificabilità  di  fatto - poiché  nel  primo  caso sarà applicabile il criterio, introdotto dall'art. 3, comma 65, L. 23 dicembre 1996 n. 662 (che ha aggiunto il comma 7-bis all'art. 5-bis del D.L. n. 333 del 1992, convertito nella L.  n.  359 del  1992), della  semisomma  del  valore venale  con  il  reddito  dominicale  rivalutato,  senza  la decurtazione  del  40  per  cento  e  con  incremento  del 10%, mentre, nel caso di terreno agricolo, il danno dovrà essere commisurato al valore sul mercato del terreno medesimo, che  potrà  tener  conto,  indicativamente,  dei criteri di cui agli art. 15 e 16 L. 22 ottobre 1971 n. 865, ma senza considerazione  delle  potenzialità  edificatorie  (con esclusione, dunque, dell'applicabilità del citato art. 5-bis, comma 7-bis, della legge n. 359 del 1992). Peraltro, nella determinazione del danno da occupazione appropriativa di suoli agricoli, è consentito valorizzare l'area, rispetto al minimum dei valori tabellari di cui ai menzionati art. 15 e 16 della L.  n.  865 del  1971, di  quanto suscettibile  di sfruttamento  ulteriore  e  diverso  da  quello  agricolo, rispecchiando  possibilità  di  utilizzazioni  intermedie  tra quella  agricola e quella  edificatoria  (ad  es.,  parcheggio, caccia, sport, agriturismo), ma non gli indici di valutazione attinenti  al  concetto di  edificabilità  di fatto.