(massima n. 1)
            L'art.  5-bis  D.L.  11  Luglio  1992  n.  333, introdotto  dalla  legge  di  conversione  8  agosto  1992 n.  359, nel  dettare  nuovi  criteri  per  la  determinazione della indennità  di  espropriazione  di  aree  edificabili - disponendo che per la valutazione della edificabilità delle aree si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento della imposizione del vincolo  preordinato  all'esproprio  (comma  3)  e  nello stabilire che, per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del  comma  3,  non  sono  classificabili  come  edificabili,  si applicano le norme di cui al titolo secondo L. 22 ottobre 1971  n.  865  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni (comma 4), ha introdotto una generale ed incondizionata bipartizione  dei  suoli,  agricoli  ed  edificabili,  che  non ammette figure intermedie, ed è associata ad una verifica oggettiva  e  non  legata  a  valutazioni  opinabili,  che  può essere  data  solo  dalla  classificazione  urbanistica dell'area  in  considerazione.  Ne  consegue  che  non  può essere  classificata  come  edificabile  un'area  che  gli strumenti  urbanistici  non preordinati  alla  espropriazione assoggettino  a  vincolo  di  inedificabilità,  o  alla  quale  gli stessi attribuiscano destinazione agricola, dovendo, in tal caso, la  relativa  indennità  di  espropriazione  essere determinata  secondo  il  criterio  agricolo  tabellare  di cui  agli artt.  16  ss.  della  L.  n.  865  del  1971; e,  per converso,  ove  il  piano  regolatore  o  il  programma  di fabbricazione,  o  altri  strumenti equivalenti,  prevedano l'edificabilità della zona in cui è ubicato l'immobile, siffatta destinazione legale è sufficiente ad imprimere allo stesso detta qualità.