(massima n. 1)
            La qualificazione  giuridica  della  domanda, e quindi l'accertamento della causa petendi in rapporto alla natura  delle  situazioni  soggettive  dedotte,  spetta  al giudice  il  quale,  a  tal  fine,  non  è  vincolato  dalle prospettazioni e/o argomentazioni delle parti. Nell'indagine  diretta  all'individuazione  e  qualificazione della  domanda  giudiziale,  il  giudice  di  merito  non  è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli  tener  presente  essenzialmente  il  contenuto sostanziale della pretesa, desumibile oltre che dal tenore delle  deduzioni  svolte  nell'atto  introduttivo  e  nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira  con  la  sua  richiesta  e  tenuto  conto  altresì  delle eventuali modifiche e trasformazioni che la domanda ha subito nel corso del giudizio.