(massima n. 1)
La domanda di condanna avanzata dal mediatore per il pagamento della provvigione contro ciascuna delle parti dell'affare concluso in ragione del suo intervento dą luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo proprio per comunanza di titolo, con conseguente scindibilitą delle cause stesse in fase di appello. Ne deriva che, ove entrambi i partecipanti all'affare siano risultati soccombenti in primo grado, l'appello proposto da uno solo dei due non giova all'altro, nei cui confronti, in difetto di impugnazione incidentale, la sentenza sfavorevole passa in cosa giudicata; inoltre, nei riguardi di quest'ultimo, quale che sia l'esito dell'appello, non ha luogo il regolamento delle spese, né per il primo grado (ostandovi il giudicato), né per il secondo (non avendo egli assunto la qualitą di parte).