(massima n. 1)
            In materia urbanistica, qualora l'atto di reiterazione di  un  vincolo  di  inedificabilitā  sostanzialmente espropriativo sia stato annullato dal Capo dello Stato - adito con ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 - con l'affermazione del diritto all'indennizzo, appartiene alla giurisdizione amministrativa  la  domanda  con  cui  l'interessato chieda la determinazione dell'indennizzo stesso, per il periodo di vigenza del vincolo, ed il risarcimento del danno, per il periodo successivo, in quanto: a) il diritto al  pagamento  dell'indennitā  di  cui  all'art.  39  D.P.R.  8 giugno  2001  n.  327  e  la  conseguente  giurisdizione ordinaria  sulle  relative  controversie,  ai  sensi  del successivo  art.  53,  comma  3,  presuppongono  un  valido ed efficace atto di reiterazione del vincolo; b) quando sia in  questione  la  legittimitā  di  tale  atto,  č  proponibile  la domanda di  risarcimento  del  danno  da  illegittima reiterazione, appartenente alla giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 31 marzo 1998 n.  80,  sia  essa  proposta  congiuntmente  all'azione demolitoria,  od  in  via  autonoma;  c)  l'annullamento travolge  l'intera  situazione  indotta  dall'adozione  del vincolo,  facendo  venir meno  il  presupposto  della pronuncia  del  giudice  ordinario  sulla  domanda indennitaria  e  lasciando  spazio alla  sola  domanda risarcitoria;  d)  costituisce  questione  afferente  il  merito della cognizione  del  giudice  dotato di  potestas  iudicandi la  valutazione  di  ammissibilitā  innanzi  al  giudice amministrativo  della  domanda,  cosė  come  proposta,  alla luce del principio di alternativitā tra ricorso giurisdizionale e  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato.