(massima n. 1)
In materia urbanistica, qualora l'atto di reiterazione di un vincolo di inedificabilitā sostanzialmente espropriativo sia stato annullato dal Capo dello Stato - adito con ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 - con l'affermazione del diritto all'indennizzo, appartiene alla giurisdizione amministrativa la domanda con cui l'interessato chieda la determinazione dell'indennizzo stesso, per il periodo di vigenza del vincolo, ed il risarcimento del danno, per il periodo successivo, in quanto: a) il diritto al pagamento dell'indennitā di cui all'art. 39 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e la conseguente giurisdizione ordinaria sulle relative controversie, ai sensi del successivo art. 53, comma 3, presuppongono un valido ed efficace atto di reiterazione del vincolo; b) quando sia in questione la legittimitā di tale atto, č proponibile la domanda di risarcimento del danno da illegittima reiterazione, appartenente alla giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, sia essa proposta congiuntmente all'azione demolitoria, od in via autonoma; c) l'annullamento travolge l'intera situazione indotta dall'adozione del vincolo, facendo venir meno il presupposto della pronuncia del giudice ordinario sulla domanda indennitaria e lasciando spazio alla sola domanda risarcitoria; d) costituisce questione afferente il merito della cognizione del giudice dotato di potestas iudicandi la valutazione di ammissibilitā innanzi al giudice amministrativo della domanda, cosė come proposta, alla luce del principio di alternativitā tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Capo dello Stato.