(massima n. 1)
            La  decadenza  dei  vincoli  urbanistici  che comportano  l'inedificabilità  assoluta  ovvero  che privano  il  diritto  di  proprietà  del  suo  sostanziale valore  economico,  determinata  dall'inutile  decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2 comma 1 L. 19 novembre 1968 n. 1187, decorrente dall'approvazione  del  P.R.G.,  obbliga  il  comune  a procedere alla nuova pianificazione dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica. Tale obbligo può essere assolto  sia  attraverso  una  variante  specifica,  sia attraverso  una  variante  generale,  che  sono  gli  unici strumenti  che  consentono  all'amministrazione  comunale di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già  impresse  ad  aree  situate  nelle  zone  più  diverse  del territorio  comunale  rispetto  ai  principi  informatori  della vigente  disciplina  del  piano  regolatore  ed  alle  nuove esigenze  di  pubblico  interesse.