(massima n. 1)
            In  occasione  della  formazione  dello  strumento urbanistico generale, le scelte discrezionali dell'amministrazione in  ordine  alla  destinazione  di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre  a  quella  che  si  può  evincere  dai  criteri  generali, seguiti nell'impostazione del piano stesso. La motivazione specifica  che  l'adozione  di  uno  strumento  urbanistico generale  può  richiedere  si  ravvisa,  in  linea  di  principio, nelle seguenti fattispecie: a) superamento degli standard minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968; b) lesione derivante da convenzioni  di  lottizzazione,  accordi  di  diritto  privato, aspettative create da giudicati di annullamento di dinieghi espliciti o taciti di concessioni edilizie; c) modificazioni in zona  agricola  della  destinazione  di  un'area  limitata, interclusa  da  fondi  edificati  in  modo  non  abusivo.