(massima n. 1)
In occasione della formazione dello strumento urbanistico generale, le scelte discrezionali dell'amministrazione in ordine alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre a quella che si può evincere dai criteri generali, seguiti nell'impostazione del piano stesso. La motivazione specifica che l'adozione di uno strumento urbanistico generale può richiedere si ravvisa, in linea di principio, nelle seguenti fattispecie: a) superamento degli standard minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968; b) lesione derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato, aspettative create da giudicati di annullamento di dinieghi espliciti o taciti di concessioni edilizie; c) modificazioni in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.