(massima n. 1)
            Premesso che il piano regolatore generale contiene di regola il programma generale di sviluppo urbanistico, e che  le  previsioni,  necessariamente  generiche,  in  esso contenute, sono condizionate dalle caratteristiche fisico-geografiche  del  territorio  comunale, la  destinazione  di parti  del  territorio  a  determinati  usi,  pur  preludendo ad  una  possibile  acquisizione  pubblica  dei  suoli necessari,  resta  estranea  alla  vicenda  espropriativa, di modo  che, pur  non  potendosi  escludere,  in particolari casi,  che  la  destinazione  di  singole  aree,  in  genere rimessa alle previsioni dello strumento di attuazione, sia direttamente  indicata  dal  piano  generale,  l'indicazione delle opere di viabilitā nel piano regolatore generale (art. 7,  comma  2,  n.  1  L. 17  agosto  1942  n.  1150),  pur comportando  un  vincolo di  inedificabilitā  delle  parti  del territorio  interessate,  con  le  relative  conseguenze  nella scelta  del  criterio  di  determinazione  dell'indennitā  di esproprio  nel  sistema  dell'art.  5-bis  L.  8  agosto  1992  n. 359,  basato  sulla  edificabilitā  o  meno  dei  suoli,  non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che tale destinazione non sia assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno e a servizio delle singole zone (art. 13  L.  n.  1150  del  1942),  di  regola  rimesse  allo strumento di attuazione, e come tali riconducibili a vincoli imposti  a  titolo  particolare,  a  carattere  espropriativo.