(massima n. 1)
Premesso che il piano regolatore generale contiene di regola il programma generale di sviluppo urbanistico, e che le previsioni, necessariamente generiche, in esso contenute, sono condizionate dalle caratteristiche fisico-geografiche del territorio comunale, la destinazione di parti del territorio a determinati usi, pur preludendo ad una possibile acquisizione pubblica dei suoli necessari, resta estranea alla vicenda espropriativa, di modo che, pur non potendosi escludere, in particolari casi, che la destinazione di singole aree, in genere rimessa alle previsioni dello strumento di attuazione, sia direttamente indicata dal piano generale, l'indicazione delle opere di viabilitā nel piano regolatore generale (art. 7, comma 2, n. 1 L. 17 agosto 1942 n. 1150), pur comportando un vincolo di inedificabilitā delle parti del territorio interessate, con le relative conseguenze nella scelta del criterio di determinazione dell'indennitā di esproprio nel sistema dell'art. 5-bis L. 8 agosto 1992 n. 359, basato sulla edificabilitā o meno dei suoli, non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che tale destinazione non sia assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno e a servizio delle singole zone (art. 13 L. n. 1150 del 1942), di regola rimesse allo strumento di attuazione, e come tali riconducibili a vincoli imposti a titolo particolare, a carattere espropriativo.