(massima n. 1)
            In  materia  di  espropriazione  per  pubblica  utilità,  il vincolo  particolare  imposto  dalla  variante  al  piano regolatore  generale che  incida  su  beni  determinati,  in funzione non già di una generale destinazione di zona ma della localizzazione  di  un'opera  pubblica  la  cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione  e  da  esso  deve,  dunque,  prescindersi nella  qualificazione  dell'area.  (Nella  specie,  la  S.C.  ha confermato  la  sentenza  di  merito  che  aveva  ritenuto  la natura  ablatoria  del  vincolo  apposto  su  un  complesso industriale da  lungo  tempo degradato  e  da  destinare  "al servizio  della  città",  facendo  riferimento  per  la determinazione dell'indennità di esproprio alla previgente destinazione  del  piano  regolatore  generale).