(massima n. 1)
In materia di espropriazione per pubblica utilità, il vincolo particolare imposto dalla variante al piano regolatore generale che incida su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona ma della localizzazione di un'opera pubblica la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell'area. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la natura ablatoria del vincolo apposto su un complesso industriale da lungo tempo degradato e da destinare "al servizio della città", facendo riferimento per la determinazione dell'indennità di esproprio alla previgente destinazione del piano regolatore generale).