(massima n. 1)
            Č manifestamente  infondata, in  riferimento  all'art. 42 comma 3 Cost., la q.l.c. degli artt. 36, comma 1, 37, 38 e  39  L.R.  Friuli  Venezia  Giulia  19  novembre  1991  n.  52, nella parte in cui consentirebbero all'amministrazione la  reiterazione  di  vincoli urbanistici  scaduti, preordinati  alla  espropriazione  o  che  comportino l'inedificabilitā,  senza  la previsione di un  indennizzo secondo  modalitā  legislativamente  previste,  in quanto il  presupposto  interpretativo da  cui muove il giudice  rimettente  nel  formulare  la  questione  č erroneo: egli,  infatti,  in  base  all'art.  64  dello  statuto speciale  della  regione  Friuli  Venezia  Giulia,  approvato con L.  Cost.  31  gennaio  1963  n.  1,  avrebbe  dovuto applicare  i  principi  giā  esistenti  nell'ordinamento  e  fare riferimento al quadro normativo statale, quale risultante a seguito  della  sentenza  n.  179  del  1999.