(massima n. 1)
In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", non sono determinabili "a priori" ma devono essere specificate in via interpretativa dal giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimitą, in quanto fondato su norme giuridiche. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illogica, erronea e non conforme al principio di lealtą ex art. 88 c.p.c. la compensazione delle spese processuali giustificata con il pagamento pressoché integrale degli importi dovuti dall'ingiunto, effettuato in esito all'emissione del provvedimento monitorio e prima della pronuncia di primo grado sul giudizio di opposizione, trattandosi di comportamento non caratterizzato da spontaneitą ed inidoneo ad esonerare la parte opposta dall'onere di impugnazione della eventuale pronuncia di accoglimento dell'opposizione proposta).