(massima n. 2)
In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicitā o la pluralitā degli incarichi dipendono dalla unicitā o dalla pluralitā degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralitā delle domande, delle attivitā e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota la unitarietā dell'incarico e dell'onorario. Ne consegue che, ove, pur in presenza di una molteplicitā di rapporti, l'indagine sia sostanzialmente unitaria, risolvendosi in operazioni di calcolo ripetitive ed agevolate, in maniera sensibile, dall'utilizzo di applicativi informatici, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso č quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, potendosi riconoscere un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che, stante l'unicitā del quesito affidato al C.T.U. contabile ai fini della verifica della violazione dell'art. 1284 c.c. e del divieto di capitalizzazione degli interessi e dell'accertamento del superamento dei tassi-soglia su un elevato numero di rapporti di conto corrente, aveva liquidato un unico compenso, facendo applicazione del tetto massimo previsto dall'art. 2 del d.m. del 30 maggio 2002).