(massima n. 1)
Ai fini della validitā della procura rilasciata al difensore da parte di una persona giuridica, quale č la societā a responsabilitā limitata, ove l'atto contenga l'espressa menzione, in capo al firmatario della detta procura, del potere di rappresentanza dell'ente che sta in giudizio, non produce nullitā della procura medesima la mancata indicazione della carica ricoperta o della funzione svolta da colui che l'ha sottoscritta quando, almeno nel caso in cui ne sia controverso il potere di rappresentanza, la funzione o la carica siano desumibili con certezza per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.