(massima n. 1)
In tema di regolamento di giurisdizione d'ufficio ai sensi dell'art. 59 della l. n. 69 del 2009, il regime delle spese processuali del giudizio davanti alla S.C. e di quelli svoltisi davanti alle giurisdizioni confliggenti è ispirato al principio della soccombenza, collegato a quello della causalità, assumendo rilievo la concreta attività difensiva espletata da ciascuna delle parti. Ne consegue che, con riferimento all'attività processuale dinanzi alla S.C. nel procedimento per conflitto, può dirsi vittoriosa, e ha pertanto diritto alla rifusione delle spese, la parte che abbia preso posizione sull'esercizio del potere officioso da parte del giudice e che, nel farlo, abbia sostenuto l'avviso poi espresso dalle Sezioni Unite in sede di risoluzione del conflitto, non potendosi invece procedere alla regolazione delle spese nell'ipotesi in cui le parti si siano rimesse alla decisione della Corte; con riferimento invece ai procedimenti davanti alle giurisdizioni confliggenti, ove le Sezioni Unite accolgano il conflitto e dichiarino la giurisdizione del giudice che l'aveva declinata, si configura una soccombenza reciproca, dovendosi ritenere che entrambe le parti, omettendo di impugnare la declinatoria che precedette la riassunzione davanti alla giurisdizione confliggente, abbiano dato causa all'inutile svolgimento del processo davanti al plesso giurisdizionale che aveva declinato la giurisdizione.