(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a. (e dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009), in tanto il conflitto può essere sollevato dal giudice successivamente adito, in quanto - oltre a ricorrere gli altri requisiti (la tempestività della riproposizione della domanda; il non superamento del termine preclusivo della prima udienza; la mancanza di pronuncia delle Sezioni Unite nel processo, sulla questione di giurisdizione) - la causa dinanzi a lui promossa costituisca riproposizione di quella per la quale il giudice preventivamente adito aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Ove, invece, si sia di fronte alla proposizione di una nuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio, il giudice adito successivamente, non può investire direttamente le Sezioni Unite della S.C. ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione, ma è, se del caso, tenuto a statuire sulla stessa. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio dal secondo giudice in una fattispecie in cui gli attori avevano dapprima chiesto al giudice ordinario il riconoscimento in proprio favore del diritto a un indennizzo, a seguito della ingiustificata reiterazione, oltre qualsiasi ragionevole termine, sui terreni di loro proprietà, di un vincolo di inedificabilità e la condanna del Comune al relativo pagamento e successivamente, a seguito della declaratoria del difetto di giurisdizione, al giudice amministrativo l'annullamento o la revoca del vincolo di inedificabilità imposto dal Comune, con contestuale condanna al pagamento dell'indennizzo dovuto a causa dell'ingiustificata reiterazione del vincolo di inedificabilità e al risarcimento del danno subito).