(massima n. 1)
            I vincoli di inedificabilitā generali concretano un modo d'essere della proprietā immobiliare e, in quanto investono  una  pluralitā  indifferenziata  di  proprietā  (in funzione delle caratteristiche del bene o del rapporto, di norma  spaziale,  con  un'opera  o  un  bene  pubblico) vengono  considerati  conformativi  e  non  suscettibili d'indennizzo.  Ne  deriva  che  tali  vincoli,  se  sono inderogabili,  incidono  sulla  qualificazione  del  bene;  se, invece,  sono  derogabili  (relativi),  una  volta  approvata  la deroga  essi  incidono  sulla  valutazione  del  bene  stesso. (La S.C.  ha  cosė  cassato  la  sentenza  che  aveva qualificato  come  edificabile  un  suolo  ricadente  in  zona classificata come B/2 e ricadente nella fascia ferroviaria di  rispetto  di  cui  all'art.  49  del  D.P.R.  n.  753  del  1980, senza che la riduzione della distanza di rispetto risultasse autorizzata  ai  sensi  dell'art.  60  dello  stesso  D.P.R.).