(massima n. 1)
I vincoli di inedificabilitā generali concretano un modo d'essere della proprietā immobiliare e, in quanto investono una pluralitā indifferenziata di proprietā (in funzione delle caratteristiche del bene o del rapporto, di norma spaziale, con un'opera o un bene pubblico) vengono considerati conformativi e non suscettibili d'indennizzo. Ne deriva che tali vincoli, se sono inderogabili, incidono sulla qualificazione del bene; se, invece, sono derogabili (relativi), una volta approvata la deroga essi incidono sulla valutazione del bene stesso. (La S.C. ha cosė cassato la sentenza che aveva qualificato come edificabile un suolo ricadente in zona classificata come B/2 e ricadente nella fascia ferroviaria di rispetto di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 753 del 1980, senza che la riduzione della distanza di rispetto risultasse autorizzata ai sensi dell'art. 60 dello stesso D.P.R.).