(massima n. 1)
            Al fine di determinare l'indennitā d'espropriazione di un'area, si deve tenere conto dei vincoli di destinazione derivanti dal programma di fabbricazione nell'ambito della zonizzazione di un territorio, trattandosi di vincoli conformativi  della  proprietā  e  non  di  vincoli  destinati all'espropriazione.  Ne  consegue  che,  nel  caso  in  cui  il terreno  espropriato  sia  compreso  in  un  piano  di fabbricazione  (e,  nella  specie,  inserito  in  sottozona destinata ad  attrezzature  amministrative  e  pubblici servizi) non č necessaria la prova diretta a dimostrare che prima  della  variante  apportata  al  piano  di  fabbricazione l'area  stessa  avesse  destinazione  edificabile  e  non agricola,  posto  che  detto  piano  costituisce strumento urbanistico  conformativo  (non  vincolo  preordinato all'espropriazione) e che, ai sensi dell'art. 5-bis della L. n. 359 del 1992, l'indagine circa la natura dell'area, sotto il profilo legale, va eseguita con riferimento al menzionato strumento.