(massima n. 1)
Al fine di determinare l'indennitā d'espropriazione di un'area, si deve tenere conto dei vincoli di destinazione derivanti dal programma di fabbricazione nell'ambito della zonizzazione di un territorio, trattandosi di vincoli conformativi della proprietā e non di vincoli destinati all'espropriazione. Ne consegue che, nel caso in cui il terreno espropriato sia compreso in un piano di fabbricazione (e, nella specie, inserito in sottozona destinata ad attrezzature amministrative e pubblici servizi) non č necessaria la prova diretta a dimostrare che prima della variante apportata al piano di fabbricazione l'area stessa avesse destinazione edificabile e non agricola, posto che detto piano costituisce strumento urbanistico conformativo (non vincolo preordinato all'espropriazione) e che, ai sensi dell'art. 5-bis della L. n. 359 del 1992, l'indagine circa la natura dell'area, sotto il profilo legale, va eseguita con riferimento al menzionato strumento.