(massima n. 1)
            In  materia  di  espropriazione  per  pubblica  utilità sussiste  un  indissolubile  collegamento  tra  l'indennità  di espropriazione  ed  il  momento  del  trasferimento  della proprietà  del  bene.  Ne  consegue  che l'ammontare dell'indennità  va  determinato  alla  data  del provvedimento  ablatorio,  con  riferimento  al  regime urbanistico vigente, tenendo conto di tutti i vincoli a carattere  conformativo,  e  tra  questi  del  vincolo archeologico, che  è  idoneo  a  far  classificare  il  terreno come  legalmente  non  edificabile  e  comporta  una compressione  dello “ius aedificandi", a  salvaguardia  di interessi pubblici di natura culturale, da ritenersi legittima alla  luce  della  giurisprudenza  della  Corte  EDU  e  della Corte  costituzionale.  Tale  vincolo,  peraltro,  non  è  di ostacolo  alla  commercialità  del  bene  o  a  considerarne una  redditività  diversa  da  quella  del  suo  sfruttamento meramente  agricolo, sicché,  ai fini  della determinazione dell'indennità  di  espropriazione,  occorre  tenere  conto delle  ulteriori  possibili  utilizzazioni  del  fondo,  diverse  da quelle edificatorie, avendo presente l'incremento di valore determinato  dai  suoi  particolari  pregi,  anche  riconnessi alla  natura  del  vincolo  apposto.