(massima n. 1)
            Ai  fini  della  determinazione  dell'indennitą  di esproprio, il principio desumibile dall'art. 19, comma 9, L. 22 ottobre 1971 n. 865, relativamente alle aree edificate in  assenza  di  concessione  edilizia, ha  carattere inderogabile  e  natura  sanzionatoria,  concorrente  con  la demolizione,  e  non  consequenziale  ad  essa,  essendo quest'ultima posta a cura e spese del proprietario, e non nell'interesse  dello  stesso,  conseguendone  che l'indennitą determinabile ai sensi dell'art. 5-bis L. 8 agosto 1992 n. 359, deve commisurarsi al valore della sola area, pur  se  riguardo  alla  costruzione  abusiva  non  sia  stata disposta  o  eseguita  la  demolizione.