(massima n. 1)
            In  tema  di  determinazione  della  indennitą  di esproprio,  i  terreni  non  legalmente  edificabili,  anche se suscettibili  di  una  utilizzazione  differente  da  quella agricola,  devono  essere  valutati  secondo parametri omogenei  a  quelli  adottati  per  i  terreni  agricoli, non potendosi  pił  sostenere,  a  seguito  dell'intervento  della Corte Cost. con la sentenza n. 261 del 1997, la esistenza di  un  "tertium  genus",  oltre  quelli  delle  aree  edificabili  e delle aree agricole. Né assume, di per se, alcun rilievo, in contrario,  la  circostanza  che  i  terreni  in  questione, originariamente  ricompresi,  in  base  agli  strumenti urbanistici, nella Zona E (agricola), abbiano successivamente ottenuto, in sede di variante al P.R.G., l'attribuzione della destinazione urbanistica F (attrezzature  di  interesse  comprensoriale),  ove  tali attrezzature  non  siano  idonee  a  far  sorgere  possibilitą legali  di  edificazione,  in  assenza,  tra  l'altro,  di  un  piano comunale  particolareggiato, come nel caso  di specie,  in cui,  consistendo  le  attrezzature  di  cui  si  tratta  in  un impianto di compostaggio e raccolta di rifiuti solidi urbani, ricompreso tra  le  industrie  insalubri di prima classe  (art. 217  T.U.  leggi  sanitarie),  esse  non  sarebbero  potute  in nessun  caso  essere  dislocate  in  aree  destinate  alla edificazione.