(massima n. 1)
            In tema di espropriazione per pubblica utilitā, ai fini della  valutazione  della  edificabilitā  delle  aree  a  norma dell'art.  5-bis  ,  comma  3,  del  D.L.  n.  333  del  1992, convertito,  con  modif.,  nella  L.  n.  359  del  1992,  deve tenersi  conto della  destinazione  dell'area  alla edificazione  disposta  dagli  strumenti  urbanistici generali - indipendentemente dalla esistenza di elementi sintomatici della cosiddetta edificabilitā di fatto - mentre non si puō tenere conto, a tali effetti, di quei vincoli che  siano  direttamente  e immediatamente  finalizzati alla  espropriazione  del  bene, come  quelli  presenti  nei piani di zona per l'edilizia residenziale pubblica, finalizzati all'acquisizione  di  aree  fabbricabili  da  cedere  a  prezzi controllati ad enti pubblici o privati per la realizzazione di alloggi  di  tipo  economico  e  popolare.  Pertanto, l'inclusione  dell'area  espropriata  nella  zona  del  piano regolatore  destinata  alla  edilizia  residenziale  pubblica costituisce  elemento  decisivo  nel  giudizio  sulla  sua vocazione  edificatoria.  Né  detta  destinazione  esclude attivitā edificatorie da parte dei privati, in quanto la finalitā della provvista di alloggio in favore dei lavoratori e delle famiglie  meno  abbienti,  che  caratterizza  l'edilizia residenziale  pubblica,  non  richiede  necessariamente  la previa acquisizione dell'area da parte dei comuni o di altri enti  pubblici,  essendo  previste  anche  forme  di  edilizia assistita  o  agevolata,  che  consentono  agli  interessati  di provvedere  alla  costruzione  o  al  recupero  di  alloggi attraverso la concessione di mutui agevolati, resi possibili da  un  contributo  dello  Stato  sugli  interessi  dovuti  agli istituti di credito.