(massima n. 1)
In tema di espropriazione per pubblica utilitā, ai fini della valutazione della edificabilitā delle aree a norma dell'art. 5-bis , comma 3, del D.L. n. 333 del 1992, convertito, con modif., nella L. n. 359 del 1992, deve tenersi conto della destinazione dell'area alla edificazione disposta dagli strumenti urbanistici generali - indipendentemente dalla esistenza di elementi sintomatici della cosiddetta edificabilitā di fatto - mentre non si puō tenere conto, a tali effetti, di quei vincoli che siano direttamente e immediatamente finalizzati alla espropriazione del bene, come quelli presenti nei piani di zona per l'edilizia residenziale pubblica, finalizzati all'acquisizione di aree fabbricabili da cedere a prezzi controllati ad enti pubblici o privati per la realizzazione di alloggi di tipo economico e popolare. Pertanto, l'inclusione dell'area espropriata nella zona del piano regolatore destinata alla edilizia residenziale pubblica costituisce elemento decisivo nel giudizio sulla sua vocazione edificatoria. Né detta destinazione esclude attivitā edificatorie da parte dei privati, in quanto la finalitā della provvista di alloggio in favore dei lavoratori e delle famiglie meno abbienti, che caratterizza l'edilizia residenziale pubblica, non richiede necessariamente la previa acquisizione dell'area da parte dei comuni o di altri enti pubblici, essendo previste anche forme di edilizia assistita o agevolata, che consentono agli interessati di provvedere alla costruzione o al recupero di alloggi attraverso la concessione di mutui agevolati, resi possibili da un contributo dello Stato sugli interessi dovuti agli istituti di credito.