(massima n. 1)
            Ai  fini  della  determinazione  dell'indennitą  di esproprio, la  ricognizione  della  qualitą  edificatoria  o meno  dell'area  va  operata  con  riferimento  alla  data del  decreto  di  esproprio, dovendosi  interpretare  la formula  "al  momento dell'apposizione  del  vincolo preordinato  all'esproprio",  di  cui  all'art.  5-bis  della  L. n. 359 del 1992, nel senso della irrilevanza del vincolo espropriativo  ai  fini  della  stima  del  bene, e  non  nel senso della necessitą di retrodatare la qualificazione della natura  del  terreno  all'epoca  dell'imposizione  di  detto vincolo,  giacché,  altrimenti,  nell'ipotesi  di  mutamento  di destinazione  dell'area,  sopravvenuta  nelle  more dell'espropriazione,  l'indennizzo  verrebbe  ad  essere inficiato  di  astrattezza,  in  contrasto  con  la  previsione dell'art.  42,  comma  3,  Cost.