(massima n. 1)
            In tema di imposta di registro e di in.v.im., ai fini della determinazione  della  base  imponibile,  l'area  edificabile costituisce un genere articolato nelle due specie dell'area edificabile  di  diritto,  così  qualificata  in  un  piano urbanistico, e dell'area  edificabile di  fatto,  vale  a dire del  terreno  che,  pur  non  essendo  urbanisticamente qualificato,  può  nondimeno  avere  una  vocazione edificatoria  di  fatto  in  quanto  sia  potenzialmente edificatorio  anche  al  di  fuori  di  una  previsione programmatica.  Una  siffatta  edificabilità  non programmata,  o  fattuale  o  potenziale,  si  individua attraverso  la  constatazione  dell'esistenza  di  taluni fatti  indice,  come  la  vicinanza  al  centro  abitato,  lo sviluppo  edilizio  raggiunto  dalle  zone  adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di  opere  di  urbanizzazione  primaria,  il  collegamento con  i  centri  urbani  già  organizzati,  e  l'esistenza  di qualsiasi altro elemento obbiettivo di incidenza sulla destinazione  urbanistica. Ne  deriva  che,  essendo l'edificabilità  di  fatto  una  specie  di  edificabilità  rilevante giuridicamente - perché  presa  in  considerazione  dalla legge sia ai fini dell'I.C.I. (art. 2 comma 1 lett. b) primo periodo seconda ipotesi D.Lgs. 30  dicembre  1992  n.  504)  che  della  determinazione dell'indennità di espropriazione (art. 5 bis comma 3 D.L. 11 luglio 1992 n. 333, conv. nella L. 8 agosto 1992 n. 359, e  art. 37  comma  5  D.P.R.  8  giugno 2001  n.  327) - è anch'essa  un'edificabilità  "di  diritto",  differenziandosene per il fatto di non essere (ancora) oggetto di pianificazione urbanistica,con  l'ulteriore  conseguenza  che,  poiché l'edificabilità di fatto è una situazione giuridica oggettiva, nella  quale  può  venirsi  trovare  un  bene  immobile  e  che influisce sul suo valore, essa è rilevante anche ai fini delle imposte  di  registro  e  in.v.im.  (nella  specie,  il  giudice  di merito  aveva  erroneamente  ritenuto  che  la  mancata inserzione dell'area in un piano urbanistico ne escludesse l'edificabilità di fatto, e quindi la rilevanza giuridica ai fini delle dette imposte).