(massima n. 1)
Ai fini della determinazione dell'indennitā espropriativa, la destinazione a zona edificabile nello strumento urbanistico generale č condizione necessaria e sufficiente per l'adozione del criterio previsto per le aree edificabili dall'art. 5-bis D.L. n. 333 del 1992, conv. in L. n. 359 del 1992, tanto pių qualora tale destinazione sia confermata dallo strumento attuativo, come nella fattispecie di aree destinate dal piano regolatore ad insediamento di attivitā commerciali, laboratori artigianali, e per questo inserite in un piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.), che, comunque, anche ove sia in variante rispetto al piano regolatore generale nel senso di attribuire prerogative di edificabilitā, č su tale punto strumento conformativo.