(massima n. 1)
            In  tema  di  espropriazione  per  pubblica  utilità,  pur dovendosi  affermare  il  primato  dell'edificabilità  legale, con  la  necessità  di  riscontro  dell'attitudine  allo sfruttamento edilizio  alla  stregua  della  disciplina urbanistica, l'edificabilità  di  fatto  costituisce  criterio integrativo  necessario  alla  verifica  della  concreta realizzazione  di  costruzioni  e  alla  quantificazione delle potenzialità di utilizzo del suolo al momento in cui si compie la vicenda ablativa, cosicché va esclusa l'edificabilità  di  un  suolo  quando  le  dimensioni  dell'area sono  insufficienti  per  edificare,  per  l'esaurimento  degli indici di fabbricabilità della zona a causa delle costruzioni realizzate,  per  la  distanza  dalle  opere  pubbliche,  per l'esistenza  di  prescrizioni  e  di  vincoli  legislativi  ed urbanistici  che  incidono  in  misura  determinante  sulla edificabilità effettiva, quale attitudine del suolo ad essere sfruttato  e  concretamente  destinato  a  fini  edificatori.