(massima n. 1)
            Nel giudizio risarcitorio conseguente all'occupazione  illegittima  di  un  suolo,  le  domande con cui si alleghino un'ipotesi di occupazione appropriativa  ed  una  di  occupazione  usurpativa - caratterizzate, rispettivamente, dall'irreversibile trasformazione  del  bene  in  assenza  del  decreto  di esproprio e dalla trasformazione dello stesso in carenza, originaria o sopravvenuta, della dichiarazione dì pubblica utilità - sono tra loro differenti, per diversità di "causa petendi",  sicché  è  inammissibile,  in  corso  di  causa, la  modifica  della  prima  nella  seconda, quest'ultima comportando,  attraverso  la  prospettazione  di  nuove circostanze e situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto originariamente azionato, introducendo nel processo un distinto tema di indagine e di  decisione  che  altera  l'oggetto  sostanziale  dell'azione ed i termini della controversia.