(massima n. 1)
Nel giudizio risarcitorio conseguente all'occupazione illegittima di un suolo, le domande con cui si alleghino un'ipotesi di occupazione appropriativa ed una di occupazione usurpativa - caratterizzate, rispettivamente, dall'irreversibile trasformazione del bene in assenza del decreto di esproprio e dalla trasformazione dello stesso in carenza, originaria o sopravvenuta, della dichiarazione dì pubblica utilità - sono tra loro differenti, per diversità di "causa petendi", sicché è inammissibile, in corso di causa, la modifica della prima nella seconda, quest'ultima comportando, attraverso la prospettazione di nuove circostanze e situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto originariamente azionato, introducendo nel processo un distinto tema di indagine e di decisione che altera l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia.