(massima n. 3)
            Nei  debiti  di  valore  i  cosiddetti  interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria  del  danno  causato  dal  ritardato  pagamento dell'equivalente  monetario  attuale  della  somma dovuta  all'epoca  dell'evento  lesivo. Tale  danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe  se  (in  ipotesi  tempestivamente  soddisfatto) avesse  potuto  utilizzare  l'importo  allora  dovutogli secondo  le  forme  considerate  ordinarie  nella  comune esperienza  ovvero  in  impieghi  più  remunerativi,  la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in  tal  caso  potendosi  ravvisare  un  danno  da  ritardo, indennizzabile  in  vario  modo,  anche  mediante  il meccanismo  degli  interessi,  mentre  in  ogni  altro  caso  il danno va escluso. Il giudice del merito è tenuto a motivare il  mancato  riconoscimento  degli  interessi  compensativi solo  quando  sia  stato  espressamente  sollecitato mediante l'allegazione  della  insufficienza  della  riva- lutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio  sopra  precisato".