(massima n. 1)
            L'art. 5-bis della L. n. 359 del 1992 prevede, per le espropriazioni  successive  alla  data  di  entrata  in  vigore della legge stessa, che la indennitā di espropriazione dei suoli  edificatori subisca in  ogni  caso  la  riduzione  del 40%, consentendo  soltanto - allo  scopo  di  favorire  la determinazione non contenziosa di detta indennitā - che il  proprietario  del  suolo  espropriando  ne  convenga  la cessione volontaria per un prezzo non superiore del 50% della indennitā  provvisoria,  determinata  pur  sempre  ai sensi  del  predetto  art. 5-bis.  Ne  consegue  che  il proprietario  viene  posto  di  fronte  all'alternativa,  qualora non intenda accettare la indennitā offerta, tra la cessione volontaria, con gli indicati benefici di legge, e il rifiuto della indennitā stessa, con conseguente sua rideterminazione ad opera delle competente commissione provinciale, nei confronti della quale potrā proporre opposizione al fine di ottenere una nuova liquidazione in via giudiziale, senza, peraltro,  potersi  sottrarre  alla  decurtazione,  nemmeno nella  ipotesi  in  cui  l'indennitā  accertata  giudizialmente risulti superiore a quella offerta dall'amministrazione ed a quella determinata dalla predetta commissione, in quanto la  decurtazione  č  prevista  dalla  legge  come  criterio generale  di  determinazione della  indennitā,  e non come sanzione  a  carico  dell'opponente.