(massima n. 1)
            La mancata decurtazione del 40% dell'indennizzo connessa,  ai  sensi  dell'art.  5-bis  D.L.  n.  333  del  1992 (conv.  con  modificazioni  dalla  L.  n.  359  del  1992), all'esercizio  della  facoltą  di  cedere  l'area  all'ente espropriante non comporta alcuna lesione dei principi di  uguaglianza  e  del  diritto  di  difesa  del  soggetto espropriato.