(massima n. 1)
La mancata decurtazione del 40% dell'indennizzo connessa, ai sensi dell'art. 5-bis D.L. n. 333 del 1992 (conv. con modificazioni dalla L. n. 359 del 1992), all'esercizio della facoltą di cedere l'area all'ente espropriante non comporta alcuna lesione dei principi di uguaglianza e del diritto di difesa del soggetto espropriato.