(massima n. 1)
            In tema di espropriazione, il diritto all'indennità di esproprio  non  va  penalizzato  in  caso  di  omessa  od infedele  dichiarazione  I.C.I. Pertanto,  la  disciplina  che regola il rapporto tra i due istituti, va interpretata nel senso che l'evasore  totale  non  perde  il  suo  diritto all'indennizzo  espropriativo,  ma  è  unicamente destinato  a  subire  le  sanzioni  per  l'omessa dichiarazione  e  l'imposizione  per  l'I.C.I.  che  aveva tentato  di  evadere, potendo  l'erogazione  dell'indennità di  espropriazione  intervenire  solo  dopo  la  verifica  che essa  non  superi  il  tetto  massimo  ragguagliato  al  valore accertato  per  l'I.C.I. stessa, ed  a seguito  della regolarizzazione  della  posizione  tributaria  con  concreto avvio  del  recupero  dell'imposta  e  delle  sanzioni. Analogamente  l'evasore  parziale  resta  soggetto  alle stesse conseguenze per il minor valore dichiarato e, salva rettifica da parte dello stesso proprietario, il comune può  procedere  ad  accertamento  del  maggior  valore  del fondo  agli  effetti  tributari  per  poi  commisurare,  in  via definitiva,  l'indennità  espropriativa  che,  quindi,  non  va liquidata  con  riferimento  alla  dichiarazione  infedele.