(massima n. 1)
            In  tema  di  espropriazione  di  area  fabbricabile, qualora  il  valore  dichiarato  ai  fini  dell'I.C.I.  risulti inferiore  all'indennità  di  espropriazione  stabilita secondo i criteri previsti dalle disposizioni vigenti, il principio per il quale l'indennità è pari al valore di mercato, enunciato  dalla  Corte  Cost.  con  la  sentenza  n.  348  del 2007, comporta  una  lettura  costituzionalmente orientata  dell'art.  16,  comma  1,  D.Lgs.  30  dicembre 1992 n. 504, applicabile "ratione temporis", tesa ad evitare  che  il  collegamento  in  funzione  antievasione  tra indennità di esproprio e valore dichiarato ai fini dell'I.C.I. sia fatto  con  riferimento  al  valore  indicato  in  una dichiarazione  del  contribuente  che  risulti  infedele (collegamento  che  realizzerebbe  la  finalità  antielusiva, ma sacrificherebbe ingiustificatamente il diritto costituzionalmente tutelato al serio indennizzo), piuttosto che  a  quello  indicato  nella  dichiarazione  sottoposta all'accertamento  del  comune  o,  eventualmente, emendata e rettificata dallo stesso proprietario, in modo che  l'indennizzo  non  sia  del  tutto  ed  aprioristicamente svincolato dal valore commerciale del bene espropriato. Pertanto  l'indennità,  determinata (con  provvedimento amministrativo o con pronuncia giurisdizionale in seguito all'opposizione alla stima) avendo riguardo al valore di mercato,  può  essere  concretamente  erogata  solo dopo  la  regolarizzazione  della  posizione  tributaria dell'espropriato,  attraverso  la  rettifica  del  valore indicato  nella  dichiarazione, (a seguito  di accertamento  del  comune  o  su  iniziativa  del contribuente)  e  la  liquidazione  dell'imposta  dovuta, con interessi  e  relative  sanzioni.