(massima n. 1)
Determinata l'indennitą di espropriazione, qualora l'ammontare di questa sia fatta oggetto di ricorso per cassazione (nella specie sia da parte dell'espropriante che ne deduceva la eccessivitą, sia dell'espropriato che ne lamentava la inadeguatezza) e nelle more di tale giudizio sopravvenga (a seguito della sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale) l'art. 2, comma 89, L. 24 dicembre 2007 n. 244 - che ha fissato nuovi parametri per la liquidazione di tale indennitą - deve trovare applicazione lo "ius superveniens". Il comma 90 dell'art. 2 della ricordata legge, infatti, estende l'applicazione dei criteri di liquidazione dell'indennitą come fissati dal precedente comma 89 (cioč determinando l'indennitą stessa nella misura pari al valore venale del bene) a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione sia comunque divenuta irrevocabile e, pertanto, anticipa la data di decorrenza dell'applicabilitą del criterio in questione che regola, quindi, anche i procedimenti ablativi anteriori al 30 giugno 2003 (di entrata in vigore del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327).