(massima n. 1)
            Determinata  l'indennitą  di  espropriazione, qualora l'ammontare di questa sia fatta oggetto di ricorso per cassazione (nella  specie  sia  da  parte  dell'espropriante che ne  deduceva  la eccessivitą, sia  dell'espropriato che ne  lamentava  la  inadeguatezza) e  nelle  more  di  tale giudizio sopravvenga (a seguito della sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale) l'art. 2, comma 89, L.  24  dicembre  2007  n.  244 - che  ha  fissato  nuovi parametri per la liquidazione di tale indennitą - deve trovare  applicazione  lo  "ius  superveniens". Il  comma 90  dell'art.  2  della  ricordata  legge,  infatti,  estende l'applicazione  dei  criteri  di  liquidazione  dell'indennitą come fissati  dal  precedente  comma  89  (cioč determinando  l'indennitą  stessa  nella  misura  pari  al valore  venale  del  bene) a  tutti  i  procedimenti espropriativi  in  corso,  salvo  che  la  determinazione sia  comunque  divenuta  irrevocabile  e,  pertanto, anticipa  la  data  di  decorrenza  dell'applicabilitą  del criterio  in  questione  che  regola,  quindi,  anche  i procedimenti  ablativi  anteriori  al  30  giugno  2003 (di entrata in vigore del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327).