(massima n. 1)
In materia di determinazione dell'indennitā di espropriazione per p.u., i criteri previsti dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, essendo stati introdotti a modifica del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, commi 1 e 2, concernono soltanto le procedure espropriative soggette al predetto testo unico - cioč quelle in cui la dichiarazione dė pubblica utilitā č intervenuta dopo la sua entrata in vigore (30 giugno 2003), secondo le previsioni come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, art. 57 - mentre nelle procedure soggette al regime pregresso, rivive la L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e va, quindi, fatto riferimento al valore di mercato, atteso anche che la norma intertemporale di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90, prevede la retroattivitā della nuova disciplina di determinazione dell'indennitā espropriativa solo per i "procedimenti" amministrativi di espropriazione in corso, e non anche per i giudizi.