(massima n. 1)
            In  materia  di  determinazione  dell'indennitā  di espropriazione per p.u., i criteri previsti dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, essendo stati introdotti a modifica del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, commi 1 e 2,  concernono  soltanto  le  procedure  espropriative soggette al predetto testo unico - cioč quelle in cui la dichiarazione dė pubblica utilitā č intervenuta dopo la sua entrata in vigore (30 giugno 2003), secondo le previsioni come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, art. 57 - mentre nelle  procedure  soggette  al  regime pregresso, rivive la L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e va,  quindi,  fatto  riferimento  al  valore  di  mercato,  atteso anche  che  la  norma  intertemporale  di  cui  alla  L.  n.  244 del 2007, art. 2, comma 90, prevede la retroattivitā della nuova  disciplina  di  determinazione  dell'indennitā espropriativa  solo  per  i  "procedimenti"  amministrativi  di espropriazione in corso, e non anche per i giudizi.